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Iscrizione al Ruolo Conducenti

Iscrizione al ruolo conducenti dei veicoli o natanti per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea

Costo di 200€ Per frequentare il corso mirato al superamento dell’esame ai fini dell’iscrizione al ruolo conducenti

iscrizione al ruolo conducenti

In cosa consiste il corso per l’iscrizione al ruolo conducenti?
Il corso prettamente teorico, si svolgerà nell’aula dell’autoscuola I Tribuni, dove si affronteranno gli argomenti previsti nei test a quiz, con la spiegazione dell’insegnante e tutto il supporto per superare il test.

 

Orari del corso:
Tutti i Lunedì dalle 21:00 alle 22:00 per 6 settimane (6 ore totali).

Ad ogni corso ci saranno lezioni straordinarie, concordate sul momento, per svolgere simulazioni d’esame e ripassi, in base alle esigenze dei corsisti.

Verrà fornito del materiale e delle dispense realizzate da noi, per facilitare lo studio anche autonomo degli argomenti che verranno trattati durante il corso.

L’iscrizione al ruolo conducenti è necessaria per condurre Taxi, veicoli NCC e ambulanze private.

Per Taxi, NCC e Ambulanze Private è in oltre necessario aver conseguito l’abilitazione KB che può essere conseguita presso l’autoscuola I Tribuni ad un prezzo scontato di 230€

 

Aver conseguito il KB presso l’autoscuola I Tribuni, vi permette di accedere al corso per l’iscrizione al ruolo conducenti a soli 100€

 

Iscrivendovi al corso per l’iscrizione al ruolo conducenti, avrete diritto ad uno sconto di 20€ sul certificato medico necessario per completare l’iscrizione alla camera di commercio, clicca per info sul certificato

 

Per quanto riguarda i requisiti necessari per l’iscrizione al ruolo conducenti riportiamo l’articolo 17 della l.r. Lazio n. 58 del 1993 che cita:

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Art. 17 (Requisiti per l’iscrizione nel ruolo provinciale)

1. Per l’iscrizione nel ruolo provinciale di cui all’art. 16, i soggetti interessati debbono:

a) essere cittadini italiani ovvero di un paese della Comunità economica europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio;

b) essere residenti ovvero domiciliati in un comune compreso nel territorio della Regione;ambulanza_privata_autoscuola_i_tribuni

c) aver assolto gli obblighi scolastici;

d) aver compiuto l’età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;

e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento della suddetta attività di conducente;

f) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale;

g) essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale;

h) aver sostenuto, con esito favorevole, l’esame per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all’esercizio, previsto dall’art. 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992 e dell’art. 22 della presente legge.

2. Il possesso dei requisiti di idoneità fisica è soddisfatto se l’interessato non sia consumatore abituale di droghe, non faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tali da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti. Il possesso dei citati requisiti di idoneità fisica deve essere provato mediante apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. (4i)

3. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

a) abbiano riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi;

b) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);

c) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) e successive modifiche;

d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni;

e) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, quater, quinquies, ed octies del codice penale.(4l)

4. Per i casi indicati al comma 3, lettere a), c) ed e), il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione. Per gli altri casi indicati al comma 3 il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione. (4m)

5. Il possesso del requisito della abilitazione professionale risulta soddisfatto qualora gli interessati:

a) abbiano conseguito, se conducenti di autovettura o di motocarrozzetta, il certificato di abilitazione alla guida previsto dall’art. 80, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) abbiano conseguito, se conduttori di natante, i titoli professionali di capitano ovvero di capo timoniere ovvero di conduttore di motoscafi ovvero di pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto ministeriale 16 febbraio 1971. Coloro che siano in possesso del titolo professionale di conduttore di motoscafi o di pilota motorista debbono aver conseguito, altresì, la qualifica di “autorizzato”, ai sensi dell’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 631;

c) dispongono, se conducenti di veicoli a trazione animale, del certificato di registrazione per mestiere ambulante, di cui all’art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 e successive modificazioni.

5 bis. Il venir meno di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 nonché le sanzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) comportano la cancellazione dal ruolo. (4n) 5 ter. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18, commi 2 e 3, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, almeno ogni tre anni, verificano, anche in collaborazione con i comuni e previa stipulazione di apposita convenzione, la permanenza dei requisiti previsti dal comma 1 per l’iscrizione al ruolo. (4o)

 

 

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